Art. 6.

      1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «È consentito porre in commercio tartufi con l'aggiunta di aromi sintetici purché sull'etichetta non sia richiamata, né con scritte né con immagini, la presenza del tartufo».